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Armando Foschi su Bando di Gara “CIG 62757227DBD”

da Redazione Abruzzonews

Foschi-aereoportoAeroporto d’Abruzzo –  a rischio i 18 lavoratori della sicurezza.

Riceviamo e pubblichiamo la nota  di Armando Foschi Portavoce Provinciale di Pescara di  Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale

PESCARA – Bando di Gara “CIG 62757227DBD – affidamento dei servizi di sicurezza e controllo passeggeri, bagagli a mano, bagagli da stiva e merci, nell’aeroporto di Pescara” con il criterio del prezzo più basso.
Bando pubblicato sul sito Abruzzo Airport il 3 Giugno 2015 .

Premesso che:
Il bando di gara non prevede l’obbligo di riassunzione del personale già in servizio presso l’Aeroporto d’Abruzzo ma inserisce una preferenza per l’applicabilità del CCNL di categoria;

il concorrente dichiara di essere consapevole che si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in maniera di riassorbimento del personale;

Atteso che:

i concorrenti aventi personale in mobilità, ai sensi dell’Art 27 del CCNL sopra citato, mancando negli atti di gara un obbligo di riassunzione e riutilizzo del personale, altamente specializzato già in servizio, ai sensi del dell’Art 27 del CCNL, potrebbero attingere con preferenza dal personale, eventualmente, in mobilità;

la non obbligatorietà della riassunzione dei dipendenti che attualmente espletano il servizio, gli Istituti aventi personale in mobilità con le caratteristiche di cui all’Art 27 del CCNL, potrebbero attingere alla mobilità e non riassorbire, anche solo in parte, il personale già in forza presso l’Aeroporto d’Abruzzo;

Considerato che:

il CCNL di categoria attualmente vigente all’Art 27, comma 1, prevede che l’istituto subentrante nell’appalto è tenuto “all’assunzione, con passaggio diretto ed immediato, del personale precedentemente impiegato nel servizio” (ovviamente nei limiti delle condizioni contrattuali, e ciò al fine di evitare il passaggio di personale sovrabbondante), ma al comma n. 2 della stessa disposizione pattizia è previsto che: “L’istituto subentrante potrà essere esentato in tutto o in parte dall’obbligo stabilito al precedente comma1 qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, rispetto al coefficiente convenzionale di 48 ore settimanali così come definito all’Art 26 o perché tenuto all’ottemperanza di precedenza di cui alla L. 223/91”;

Visto che:

in sostanza, secondo il CCNL, di categoria richiamato nel bando e nel disciplinare di gara, l’istituto subentrante è tenuto a riassumere il personale che già era in servizio, ma, nel caso in cui abbia del proprio personale in mobilità (“ottemperanza di precedenza di cui alla L. 223/91”), questo ha la precedenza, e dunque deve essere preferito a quello che già espletava il servizio oggetto dell’appalto, che dunque può non essere assunto dall’istituto subentrante;-

Per quanto sopra esposto

Lo scrivente coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale, vista la evidente illegittimità del bando di gara ed il disciplinare, nell’interesse di tutti, dei concorrenti, per la stessa SAGA, per l’interesse pubblico ed in primis per la tutela dei lavori attualmente in servizio;

chiede

la revoca urgente in autotutela della procedura di gara relativa a quanto in oggetto disposto con delibera del CdA della SAGA SpA del 25 maggio 2015.