PESCARA – In occasione della Regata Velice “Trofeo Ammiraglio” in programma il prossimo 21 luglio e a cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Lega Navale Italiana – Sezione di Pescara” è stata emanata l’ordinanza N. 70/2019. Dalle ore 09:30 e sino al termine della manifestazione, nella zona di mare nello specchio d’acqua antistante il litorale Nord di Pescara e, precisamente, all’interno di un campo di gara di forma circolare (area MS2) con raggio 0,9 miglia è vietato:
L’organizzatore dovrà comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pescara, prima dell’inizio della regata, il nominativo del Direttore/Responsabile della competizione sul campo di regata. Il Direttore/Responsabile dovrà comunicare via radio o via telefono l’inizio effettivo della regata ed il numero dei partecipanti. Al termine della competizione lo stesso dovrà darne comunicazione con le medesime modalità alla Sala Operativa di questa Capitaneria di porto. È altresì obbligo del Direttore/Responsabile della competizione, in caso di avverse condizioni meteomarine non compatibili con il regolare svolgimento delle regate, consentire lo svolgimento delle stesse solo ed esclusivamente a fronte di un netto ed evidente miglioramento delle condizioni stesse. In ogni caso dovranno essere costantemente verificate le condizioni meteomarine in zona relativamente alla tipologia delle unità partecipanti alla regata e, al contempo, interromperla, dandone comunicazione alla predetta Sala Operativa, in caso di avverse condizioni che possano compromettere lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. È inoltre obbligatorio comunicare alla Sala Operativa l’annullamento della manifestazione stessa in qualunque momento e per qualunque motivo sia disposto. L’organizzatore dovrà predisporre idoneo servizio di sorveglianza e assistenza, attraverso l’impiego di un congruo numero di unità nautiche.
Sono esclude dal divieto:
Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 mt. dai limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione. Altresì dovranno adottare misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
I contravventori alla presente ordinanza:
a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172”;
b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione e le sanzioni previste dall’art. 1164 C.N. sempre che il fatto non costituisca diverso o più grave reato.
Foto sito Lega Navale Pescara
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