Regione Abruzzo

Coronavirus, le novità introdotte dal DPCM 10 aprile 2020

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Sul sito del Ministero dell’Interno è stata pubblicata la direttiva inviata ai Prefetti a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno che fornisce indicazioni in merito all’applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile, che ha disposto l’applicazione su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020 di misure urgenti di contenimento del contagio sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Il contenuto della direttiva, il cui testo è consultabile anche sul sito di questa Prefettura, è stato trasfuso in una circolare indirizzata ai sindaci della provincia per informarli sulle novità introdotte dal nuovo atto normativo. In particolare, è stata richiamata l’attenzione sull’art. 2 del decreto che conferma la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle indicate nell’allegato 3, modificabile con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e che amplia il novero delle attività già consentite, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al comma 7 del medesimo articolo.

Tra le attività produttive restano sempre consentite:

a) Le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 (art. 2 comma 3);

b) Le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché i predetti servizi essenziali (art. 2 comma 4);

c) L’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispostivi medico chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 2 comma 5);

d) Ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza (art. 2 comma 5);

e) Le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (art. 2 comma 6);

f) Le attività delle industrie e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (art. 2 comma7).

Inoltre, lo stesso articolo sottopone le attività di cui alle sopra distinte lettere a), e) ed f) al medesimo sistema della preventiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, innovando la precedente disciplina che, per le attività di cui alla sopra distinta lettera f) prevedeva invece il meccanismo dell’autorizzazione. A tale ultimo riguardo, si precisa che le comunicazioni già pervenute a questa Prefettura non devono essere rinnovate. Per quanto concerne le richieste di autorizzazione (presentate sotto la vigenza della precedente regolamentazione) non ancora definite o decise negativamente, le stesse saranno sottoposte a riesame da parte di questa Prefettura.

Ulteriore elemento di novità, peraltro, è rappresentato dalla previsione che, in sede di valutazione delle condizioni richieste dalla norma per la prosecuzione delle attività per le quali opera l’obbligo della comunicazione, il Prefetto possa adottare il provvedimento di sospensione, sentito il Presidente della regione interessata. Un ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto dall’art. 2 comma 12, anche con riferimento alle attività produttive sospese, per i casi in cui si richiede l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.

La generalizzata previsione del meccanismo della preventiva comunicazione ai fini della prosecuzione delle attività offre l’occasione per informare che questa Prefettura si avvale, nella valutazione delle comunicazioni, secondo un iter istruttorio avviato già in pendenza del precedente D.P.C.M. del 22 marzo 2020, delle interlocuzioni con gli altri Enti territorialmente competenti: la Camera di Commercio, le rappresentanze delle parti sociali, il Comando provinciale della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, la Regione Abruzzo.

In particolare, come peraltro confermato anche dalla direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno, al personale della Guardia di Finanza, in linea con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria, è demandato lo svolgimento di specifici controlli e riscontri a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali, circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all’esistenza della relazione economico commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle varie filiere.

Si richiama l’attenzione sulla cessazione degli effetti dei DD. P.C.M. 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020 a decorrere dal 14 aprile 2020 (art. 8 comma 2).

Con la circolare in esame, è stata colta l’occasione per rammentare ancora una volta ai sindaci della provincia, nell’attuazione dei compiti di monitoraggio affidati al Prefetto dalla vigente normativa statale, di improntare l’esercizio del potere di ordinanza disciplinato dall’art. 50 TUEL al contenuto dei commi 2 e 3 dell’art. 3 del D.L. n 19 del 25 marzo 2020, che specificano che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, ed estendono le disposizioni di cui all’art. 3 agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente al decreto legge.

Infatti, con il quadro normativo introdotto con il decreto legge n. 19/2020 il legislatore ha inteso delineare una cornice all’interno della quale inquadrare l’adozione di misure urgenti da parte di Regioni e comuni con efficacia limitata fino all’emanazione dei DD.P.C.M., e solamente per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario in tutto o in parte del territorio della regione o del comune interessati.

Le ordinanze in argomento, generalmente prive dell’indicazione della sanzione o contenenti il rinvio al quadro sanzionatorio di cui all’art. 4 del decreto legge in argomento potrebbero creare il presupposto per l’eventuale insorgere di rilevanti aspetti di responsabilità contabile, introitando il comune, nell’esercizio dell’attività accertativa e sanzionatoria della Polizia municipale in relazione alle ordinanze sindacali in parola, somme di competenza statale.

Coronavirus, le novità introdotte dal DPCM 10 aprile 2020 ultima modifica: 2020-04-15T21:17:26+00:00 da Redazione
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