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Chieti,Di Paolo su definizione giuridica di “Albero Monumentale”

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CHIETI – Il Consigliere Comunale Marco Di Paolo, ha emesso la seguente nota.

«Lo scorso 4 aprile 2014 ho presentato un Ordine del Giorno affinché sia data la massima diffusione possibile alla nuova disposizione di legge sulla definizione giuridica di “Albero Monumentale”.Questa mattina l’Amministrazione Comunale ha proceduto con il taglio di due grandi pini totalmente essiccati e divenuti pericolosi per la pubblica incolumità a Piazzale Marconi.Pur nella consapevolezza che detto taglio si era reso necessario per ragioni di sicurezza, resta il fatto che grazie alla suddetta nuova disposizione di legge e con il censimento delle specie arboree della nostra Città che ho richiesto con il mio Ordine del Giorno, in futuro non potranno più accadere scempi come nel passato con alberi tagliati selvaggiamente per far posto, ad esempio, a nuove costruzioni.Spero che il Consiglio Comunale voti all’unanimità questo Ordine del Giorno che consentirà anche a Chieti di fare un concreto passo in avanti verso il rispetto ambientale; rispetto ambientale che resta un bel proposito ma per il raggiungimento del quale si fa ancora troppo poco

ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio Comunale

Premesso

che con la recente legge n.10/2013 recante “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. (pubblicata sulla GU n.27 del 1-2-2013) è stata introdotta, per la prima volta in Italia, la definizione giuridica di “albero monumentale”.

Considerato

che i requisiti indicati sono i seguenti:

l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni;

di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

che ai sensi del vigente Codice in materia di tutela di beni paesaggistici (Dlgs 42/2004 e successive modifiche) il Patrimonio Culturale nazionale è costituito da Beni culturali e da Beni paesaggistici. Il D.lgs. 63/2008 ha introdotto, nella categoria delle cose immobili, di cui all’art. 136 lett. a del Codice, gli «alberi monumentali». Gli alberi monumentali, in quanto Beni paesaggistici a tutti gli effetti, sono, quindi, entrati a far parte del patrimonio culturale nazionale, proprio come i capolavori dell’arte umana. Su di essi, quindi può essere apposto il “vincolo paesaggistico” che ne impedisce l’alterazione o l’abbattimento.

Tenuto conto

che la legge n.10/2013 stabilisce che: “salvo che il fatto costituisca reato, per l’abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000”.

che è applicabile l’articolo 635 del Codice penale che disciplina il reato di danneggiamento (pena dai sei mesi ai tre anni).

Considerato

che il Corpo forestale dello Stato ha il compito di curare, ai sensi della legge n.10/2013, l’elenco degli alberi monumentali d’Italia. Tale elenco è costituito dagli elenchi regionali alimentati dai rilievi e raccolta dei dati operata dai Comuni. L’elenco viene aggiornato periodicamente ed è reso disponibile alla cittadinanza sui siti delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

che dell’avvenuto inserimento di un albero nell’elenco e’ data, inoltre, pubblicità mediante l’albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l’inserimento.

che il codice civile, all’articolo 892, stabilisce alcune regole fondamentali, in tal senso, che consentono di evitare contenziosi tra vicini. In tale norma si legge: “Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro”.

Chiedo al Sindaco

di attivarsi affinchè sia pubblicato un link apposito sul Sito Istituzionale del Comune di Chieti per consentire alla cittadinanza di avere informazioni sulla definizione giuridica di “albero monumentale”;

di attivarsi affinchè sia scaricabile dal Sito Istituzionale del Comune di Chieti il modello per il censimento delle specie arboree di proprietà privata che rientrano nella definizione giuridica di “albero monumentale”;

di attivare l’apposito settore Comunale per effettuare il censimento delle specie arboree di proprietà pubblica che rientrano nella definizione giuridica di “albero monumentale”.

 

Chieti,Di Paolo su definizione giuridica di “Albero Monumentale” ultima modifica: 2014-04-09T17:28:16+00:00 da Redazione
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