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Orari apertura attività commerciali, artigianali e produttive a Montesilvano

da Redazione

Comune Montesilvano

Il sindaco ha firmato ieri l’ordinanza n. 25 che stabilisce orari di apertura delle varie arrività dal prossimo lunedì 18 maggio e fino al 2 giugno compreso

MONTESILVANO – Nella giornata di ieri, 15 maggio, è stata firmata l’ordinanza del sindaco di Montesilvano De Martinis n. 25 sugli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive. Nella stessa si legge come da lunedì 18 maggio tutte le attività autorizzate all’apertura ai sensi delle disposizioni nazionali e/o regionali e alle condizioni e nei limiti ivi prescritti, possano rimanere aperte sette giorni su sette, nel rispetto delle seguenti fascie orarie di apertura al pubblico ovvero

  1. attività di somministrazione di alimenti e bevande (a titolo meramente esemplificativo bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie): dalle ore 6:00 alle ore 24:00;
  2. attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e commercio itinerante) che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande: dalle ore 6:00 alle ore 24:00;
  3. tutte le altre attività artigianali e commerciali al dettaglio: dalle ore 8:00 alle ore 21:00.

Di seguito riportiamo il testo integrale dell’ordinanza “Emergenza Covid fase 2 Misure urgenti e necessarie al fine di prevenire la diffusione del virus COVID-2019. Orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive”.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie , lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019».
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti:
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale» , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
Oggetto:
Emergenza Covid fase 2 Misure urgenti e necessarie al fine di prevenire la diffusione del virus COVID-2019. Orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive.
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»;
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti n materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero teritorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;
Viste, inoltre:
– l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
– l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020;
– l’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020.
– l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 6 aprile 2020 n. 31 recante «Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Specifiche misure restrittive per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore»;
– l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 13 aprile 2020 n. 36 recante «Nuove disposizioni recanti misure ambientali e demaniali», così come successivamente modificata dalla OPGR n. 37 del 15 aprile 2020;
Visto l’art. 50 comma 7 del D. Lgs 267/2000 che riconosce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici “al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;
Considerato che l’art. 60 comma 2 della L.R. 23 del 31 luglio 2018 “Testo unico in materia di commercio” stabilisce che i “I Comuni, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 4, comma 2, lettera b), possono individuare le fasce orarie in cui e’ limitata l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, igienico sanitari, di compatibilita’ acustica o altre motivazioni di interesse generale” ;
Letta l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 59 del 14 maggio 2020 che stabilisce: “23. che, la disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive ammesse alla riapertura è stabilita con provvedimento del Sindaco del Comune di riferimento”;
Ritenuto di provvedere in merito in via d’urgenza e per il limitato periodo intercorrente tra lunedì 18 maggio 2020 e martedì 2 giugno 2020 compreso;

ORDINA

– che, tutte le attività autorizzate all’apertura ai sensi delle disposizioni nazionali e/o regionali e alle condizioni e nei limiti ivi prescritti, possano rimanere aperte sette giorni su sette, nel rispetto delle
seguenti fascie orarie di apertura al pubblico:

1) attività di somministrazione di alimenti e bevande (a titolo meramente esemplificativo bar, pub,
ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie): dalle ore 6:00 alle ore 24:00;
2) attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e commercio itinerante) che
effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande: dalle ore 6:00 alle ore 24:00;
3) tutte le altre attività artigianali e commerciali al dettaglio: dalle ore 8:00 alle ore 21:00. – che tutte le attività di cui sopra espongano la fascia oraria di apertura.

DISPONE

che la presente ordinanza abbia efficacia dal 18 maggio 2020 al 2 giugno 2020 compreso.

INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del d. lgs. 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Montesilvano:
2. La trasmissione di copia a:
• Prefetto della Provincia di Pescara
• Comando di Polizia Municipale

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